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Transazione fiscale: novità dal 2 gennaio 2017.

Categoria: Fisco
Transazione fiscale: novità dal 2 gennaio 2017.

La disciplina relativa alla transazione fiscale – con la variazione dell’articolo 182-ter L.F ad opera della legge 232/2016 (art. 1, c. 81) – ha subito una importante modifica in merito al trattamento dell’IVA e delle ritenute. Ora, infatti, con il piano di cui all’art. 160 L.F., nell’ambito di un concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito, il debitore può proporre il pagamento, si dilazionato, ma anche parziale, dell’IVA, delle ritenute e dei relativi accessori (come già avveniva per contributi previdenziali ed assistenziali e per i relativi accessori).
La possibilità di stralciare i debiti tributari è comunque possibile laddove il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 160, c. 2, L.F.). Nel caso in cui il debito tributario o contributivo sia assistito da un privilegio, sia la percentuale, sia i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 182-ter L.F.). La novità non è di poco conto, se si pensa che il precedente obbligo di pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute risultava spesso non sostenibile nell’ambito di una possibile procedura di concordato, causando il fallimento della società.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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