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Il ruolo del Pre-Commissario Giudiziale nel concordato preventivo.

Categoria: Fisco
Il ruolo del Pre-Commissario Giudiziale nel concordato preventivo.

In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere più da vicino il concordato preventivo, una delle procedure concorsuali attivabili dall’imprenditore in stato di crisi (non necessariamente insolvente).
Ricordiamo, come già esposto in precedenti numeri de “Il Vicino”, che l’articolo 161, comma 6, L.F. ha offerto la possibilità di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell’imprenditore anteriormente all’ammissione alla procedura, prevendendo anche l’assenza della documentazione che deve essere, invece, allegata al ricorso introduttivo (c.d. concordato in bianco o con riserva).
Più volte, però, sono stati riscontrati, nei vari Tribunali italiani, casi in cui l’impresa ha abusato del concordato in bianco, che si è prestato a mere finalità dilatorie.
Al fine di scongiurare ciò, il D.L. 69 del 2013 ha esteso i poteri di controllo sull’attività svolta dal debitore nel periodo che precede l’ammissione effettiva alla procedura. Questo controllo è attivato proprio con la nomina del Commissario Giudiziale, soggetto indipendente chiamato di fatto a garantire gli interessi dei vari creditori.
Questo professionista (generalmente un commercialista o un avvocato) deve, entro i due giorni successivi alla sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione, in quanto, ove mancante, il Tribunale deve velocemente nominare un altro Commissario (Pre-Commissario), vista la necessità di una celere entrata in funzione di anzidetto organo.
Questo proprio per tutelare gli interessi dei creditori, poiché il debitore durante la procedura mantiene la gestione dell’impresa.
In alcuni casi – dove la procedura si presenta particolarmente complessa – il Tribunale, al fine di avvalersi di diverse professionalità, può anche scegliere nominare più di un Commissario.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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