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Il nuovo regime fiscale per le “locazioni brevi”.

Categoria: Fisco
Il nuovo regime fiscale per le “locazioni brevi”.

In data 23 giugno è stato convertito in Legge il D.L. 50/2017 il quale, fra le numerose novità, contiene anche il nuovo regime fiscale per le “Locazioni Brevi”. Con quest’ultimo termine si intende il regime applicabile a quei contratti di affitto di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Tali contratti di locazione stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione, Detti contratti possono essere stipulati direttamente dal privato persona fisica o tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o per mezzo di soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un immobile da locare. Il nuovo regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate. Con riferimento agli adempimenti previsti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici è confermato che gli stessi sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti e poi qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti anche ad operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta è operata a titolo di acconto. È altresì confermato che all’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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