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Perdite derivanti da mancati incassi di crediti: quando si deducono?

Categoria: Fisco
Perdite derivanti da mancati incassi di crediti: quando si deducono?

Quando si ha il diritto a dedurre le perdite su crediti e quindi evitare che su definitivi mancati incassi ci si paghino le imposte?
Il riconoscimento di anzidetta deduzione è condizionato dalla presenza di elementi certi e precisi dai quali si possa trarre la definitiva inesigibilità del credito.
La maggiore Giurisprudenza sostiene, infatti, che l’esercizio in cui la perdita assume rilevanza ai fini fiscali è quello in cui si acquista certezza che il credito non possa essere più soddisfatto (Cass. n. 6080/2019; Cass. n. 16167/2020).
L’Agenzia delle Entrate, dal suo punto di vista, ha precisato che la difficoltà di adempiere da parte del debitore deve essere frutto di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore stesso, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.
L’articolo 101, c. 5, T.u.i.r. individua, tra l’altro, delle situazioni in cui gli elementi certi e precisi si presumono esistenti ex lege.
• debitore assoggettato a una delle procedure concorsuali;
• credito di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi;
• credito cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili adottati;
• credito prescritto.
Si evidenzia che l’articolo 13 del D. Lgs. 147/2015, ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 101, nel quale si prevede che nel caso di credito di modesta entità, oppure vantato verso un debitore assoggettato ad una delle procedure concorsuali, la deduzione possa aver luogo nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando la contabilizzazione dell’onere avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi. In tali casi, quindi, il momento in cui si manifestano gli elementi di certezza e precisione rappresenta il dies a quo a partire dal quale è ammessa la deduzione della perdita. Si esclude pertanto che la deduzione possa avvenire anteriormente alla relativa rilevazione contabile.
In merito alle perdite derivanti da atti contrattuali determinanti il realizzo o l’estinzione del credito (transazione, rinuncia, ecc.), invece, la cancellazione del credito dal bilancio, comporta deducibilità automatica. Per crediti caduti in prescrizione, infine, la esatta competenza temporale per la loro deduzione è da individuarsi solo nell’esercizio in cui si è compiuta la prescrizione.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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