Per gli avvisi bonari ricevuti dall’agenzia entrate cambiano le modalità di rateazione.
Categoria: FiscoDal 22.10.2015 è operativo il D.Lgs n 159/2015 inerente, fra l’altro, il sistema di rateazione riguardante le attuali procedure con l’Agenzia delle entrate. Sotto il profilo normativo, il Legislatore interviene direttamente sulle modalità di rateazione degli avvisi bonari a seguito di controllo automatizzato, sugli adempimenti successivi in tema di accertamento con adesione ed a quelli di pagamento a seguito di attività di controllo formale. A fronte di una riscontrata irregolarità, in base ai sopra indicati controlli, l’Agenzia notifica gli avvisi bonari con i quali chiede chiarimento e/o ulteriore documentazione, oppure in alternativa il pagamento delle differenze riscontrate sulla base dei citati controlli. Nell’ipotesi in cui il contribuente riscontri la ragionevolezza delle pretese dell’Amministrazione finanziaria può procedere con il pagamento dell’avviso di irregolarità alternativamente entro 30 giorni nel caso di notifica mezzo posta o entro 90 giorni nel caso di avviso bonario telematico. Attualmente in caso di avviso telematico il contribuente ha la possibilità di accedere al regime sanzionatorio ridotto del 10% a condizione che proceda con il pagamento nei termini previsti sulla comunicazione. Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute in base agli avvisi bonari, l’articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 prevede(va) che tali somme possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000 in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Con la riforma in commento, ad opera del D.Lgs. n. 159/2015, la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, fino alla concorrenza di € 5.000, viene elevata da un numero massimo di rate pari a 6 ad un numero massimo di rate pari ad 8, con cadenza trimestrale. Nulla cambia, invece, con riferimento agli avvisi di importo superiore ad € 5.000 (numero massimo di rate pari a 20). Sotto il profilo temporale-applicativo è da segnalare che le nuove disposizioni non sono applicabili a tutte le rateazione in corso in modo indistinto. Infatti, le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 per i controlli sulla liquidazione delle imposte e dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 per i controlli formali.