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Il limite per il trasferimento di denaro contante diventa di 3000 Euro

Categoria: Fisco
Il limite per il trasferimento di denaro contante diventa di 3000 Euro

La Finanziaria 2016 (art. 1, com­ma 898) ha aumentato da euro 1.000 a euro 3.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o po­stali al portatore, titoli al portatore (in euro o anche in valuta estera).

Attenzione! Anzidetta limitazione concerne il valore oggetto di tra­sferimento nel suo complesso ed è pertanto applicabile anche ad eventuali operazioni frazionate, soprattutto se artificiosi. Fraziona­re in più importi al di sotto del limi­te è però consentito nel caso in cui ciò sia previsto dalla prassi com­merciale o da accordi contrattuali.

I trasferimenti che eccedono la so­glia vanno effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifi­co, carta di credito, assegno non trasferibile). In caso di violazione del limite si applica una sanzione dall’1% al 40% dell’importo tra­sferito, fermo restando l’importo minimo pari a euro 3.000 (dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a euro 50.000).

La sanzione è applicabile anche a colui che ha ricevuto la somma in contante. Si evidenzia che la Fi­nanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo de­gli assegni. Banche e Poste devono rilasciare i moduli di assegni mu­niti della clausola di non trasferibi­lità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Assegni e vaglia trasfe­ribili, infatti, potranno essere uti­lizzati esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000. Per lo stes­so servizio di rimessa di denaro, il “Money transfer”, il limite rimane pari a euro 1.000. Si sottolinea, infine, l’abrogazione delle dispo­sizioni che restringevano l’uso del contante nell’ambito dei contratti di locazione immobiliare. Non vi è, infatti, più l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abi­tative in forme e modalità diverse dal contante.

Stessa abrogazione interessa an­che le disposizioni che limitavano l’utilizzo del contante in capo agli autotrasportatori. Suddette opera­zioni sono comunque soggette al nuovo limite di euro 3.000.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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