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I finanziamenti dei soci.

Categoria: Fisco
I finanziamenti dei soci.

Durante la vita aziendale, può verificarsi la necessità di finanziare la propria società. Il finanziamento eseguito dal socio verso la propria società rappresenta per quest’ultima un debito da iscriversi in bilancio. Anzidetti finanziamenti dei soci non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute.
Il finanziamento da parte di un socio è sostanzialmente un contratto di mutuo con il quale il socio versa del denaro alla società, la quale si obbliga a restituirlo nei tempi e nei modi stabiliti tra le parti. Le parti possono determinare che il finanziamento sia, o non, fruttifero di interessi.
Va prestata quindi attenzione al fatto che se le parti nulla decidono nel contratto di mutuo relativamente alla restituzione degli importi, il creditore potrebbe esigere il pagamento immediato del suo credito.
In merito, invece, agli interessi sul finanziamento, l’art. 45, c. 2 del T.u.i.r. recita: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto”. Qualora si abbia, pertanto, la necessità di vincere tale presunzione di fruttuosità, sarebbe bene porre in essere una scrittura privata autenticata o registrata o, almeno, una corrispondenza con p.e.c. avente quindi data certa.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che l’eventuale rimborso di finanziamenti del socio alla s.r.l. – se gli stessi erano stati eseguiti in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio dell’azienda, ovvero effettuati quando, invece, sarebbe stato preferibile incrementare il capitale sociale – sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se, poi, anzidetto rimborso è avvenuto nell’anno precedente alla procedura concorsuale (fallimento), lo stesso dovrà essere restituito (art. 2467 c.c.).

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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