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Dal 2020 esce dal regime forfettario chi possiede anche redditi di lavoro dipendente o pensione sopra soglia 30.000 Euro.

Categoria: Fisco
Dal 2020 esce dal regime forfettario chi possiede anche redditi di lavoro dipendente o pensione sopra soglia 30.000 Euro.

Il “Forfettario” è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso ed una nuova causa di esclusione.
Le condizioni di accesso o di permanenza vanno verificate all’inizio dell’attività e successivamente di anno in anno. Il regime è riservato sia ai soggetti che sono già in attività se soddisfano i relativi requisiti di permanenza sia a quelli che intraprendono una nuova impresa.
Per i primi si tratta del loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio.
I secondi, ovvero quelli che iniziano una nuova attività imprenditoriale, dovranno esercitare la loro scelta nel modello AA9 di attribuzione della partita IVA indicando nella specifica casella il codice “2”.
Se l’attività intrapresa presenta i requisiti di novità l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo del 15%) per i primi cinque anni.
Riguardo ai requisiti di accesso esso è riservato esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 ed hanno sostenuto (novità del 2020) spese di lavoro dipendente o assimilato non superiori a € 20.000.
Riguardo alle cause di esclusione dal Regime si può dire che rimangono sostanzialmente le stesse già in vigore, ovvero: non svolgere attività soggette a regimi speciali (agricoltura, vendita tabacchi /fiammiferi, editoria, agenzia viaggi, agriturismo ecc.); non essere residente in Italia, non svolgere in via esclusiva o prevalente attività di cessioni di immobili; non essere contemporaneamente socio di società di persone, collaboratore dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario.
Continua ad essere vietato l’accesso al Regime anche al soggetto la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei due anni precedente.
Novità assoluta dal 2020 riguarda l’esclusione dal Regime Forfettario anche per quel soggetto che nell’anno precedente (2019) ha percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000.
Si invita, per tanto, a verificare la propria posizione fiscale di permanenza o meno nel regime in base alle nuove regole in vigore pena la possibile futura contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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