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Concordato semplificato: possibilità di falcidia del debito tributario e previdenziale.

Categoria: Fisco
Concordato semplificato: possibilità di falcidia del debito tributario e previdenziale.

Con il piano di cui all’art. 160 L.F. (concordato preventivo), il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi, nonché dei contributi, e dei relativi accessori.
Il presupposto per proporre una proposta di stralcio è che il piano preveda la soddisfazione di anzidetti crediti in misura non inferiore a quella realizzabile (tenuto conto della collocazione preferenziale) sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la prelazione.
Anzidetto valore deve essere indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, c. 3, lett. d) L.F.
Quando il credito tributario o contributivo è privilegiato, la percentuale, i tempi di pagamento e le possibili garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli proposti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.
Il debitore può effettuare la proposta di stralcio dei crediti tributari e previdenziali anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis L.F..
Cosa succede invece nel nuovo istituto del concordato semplificato (art. 18 D.L. 118/2021)? Si può presentare una proposta di pagamento parziale dei crediti tributari e previdenziali?
Il tribunale procede con l’omologazione del concordato semplificato dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione ed aver rilevato che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un’utilità a ciascun creditore (art. 18, c. 5. D.L. 118/2021)
La norma e relative interpretazioni portano a concludere che la proposta di concordato semplificato può contenere uno stralcio anche per i creditori tributari e previdenziali, pur senza passare dall’istituto della transazione fiscale.
La possibilità di falcidia dei crediti prelatizi, siano essi anche tributari o previdenziali, nel concordato semplificato parrebbe vincolata solo al rispetto della graduazione dei privilegi e al fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Di conseguenza, l’esperto nominato nella composizione negoziata della crisi di impresa, e poi anche l’ausiliario (dopo la presentazione della proposta di concordato semplificato) dovranno necessariamente effettuare una giusta verifica, stimando i presumibili valori di realizzo dei beni dell’impresa in ipotesi di liquidazione fallimentare e quindi la percentuale di soddisfazione che potrebbe essere riservata ai creditori.
Nei casi in cui la proposta di concordato semplificato riservi ai creditori un’utilità non inferiore a tali valori, anche nel caso in cui preveda uno stralcio per i crediti tributari e previdenziali, la stessa sarà considerata omologabile.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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