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Impresa e Fisco con Studio RB.

Categoria: Fisco
Impresa e Fisco con Studio RB.

Mancato incasso dei canoni di locazione: si pagano le imposte?

Va innanzitutto evidenziato che, in generale, i redditi derivanti dalle locazioni degli immobili, percepiti dai privati (non quindi in regime di impresa), concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dall’effettiva percezione delle somme.
L’articolo 26, c 1, Tuir prevede che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33 per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Non occorre quindi più attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto; infatti è sufficiente che il mancato incasso dei canoni sia provato mediante l’intimazione di sfratto per morosità oppure l’ingiunzione di pagamento.
Quando invece un contribuente percepisce successivamente dei canoni che si riferiscono ad anni pregressi, tali somme sono soggette a tassazione separata.
Da ultimo, si precisa che il locatore ha la possibilità di fruire del credito di imposta a seguito delle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti;
Curatore e Consulente presso
i Tribunali di Terni e di Viterbo.
Partner STUDIO RB


I contributi a fondo perduto del decreto sostegni bis.

Il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di ottenere alcuni contributi a fondo perduto. Se è stata presentata istanza per ottenere il contributo a fondo perduto ex art.1 D.L. n. 41/2021 ( Decreto Sostegni ), l’ Agenzia delle Entrate riconosce in automatico ed ex novo quanto percepito con il Decreto Sostegni nella misura del 100%. Ma sia coloro che hanno ottenuto il 100% del vecchio contributo sia coloro che non ne hanno beneficiato possono richiedere una nuova forma di sostegno presentando apposita istanza se hanno la partita iva attiva alla data del 26 marzo 2021 e se hanno subito una perdita maggiore o uguale al 30% sul fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Sulla differenza di fatturato si applicano percentuali che variano tra chi ha beneficiato del 100% del vecchio contributo e chi no e nel primo caso si può ottenere solo l’eventuale maggior valore rispetto a quanto percepito. Quindi per chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni sono previste le seguenti percentuali: 60% se ricavi e compensi non sono superiori a 100.000 euro, 50% se ricavi e compensi sono superiori a 100.000 e inferiori a 400.000, 40% se ricavi e compensi sono superiori a 400.000 e inferiori a 1 milione, 30% se ricavi e compensi sono superiori a 1 milione e inferiori a 5 milioni, 20% se ricavi e compensi sono superiori a 5 milioni fino a 10 milioni. Chi non ne ha beneficiato invece applica le seguenti percentuali: 90% se ricavi e compensi non sono superiori a 100.000 euro, 70% se ricavi e compensi sono superiori a 100.000 e inferiori a 400.000, 50% se ricavi e compensi sono superiori a 400.000 e inferiori a 1 milione, 40% se ricavi e compensi sono superiori a 1 milione e inferiori a 5 milioni, 30% se ricavi e compensi sono superiori a 5 milioni fino a 10 milioni.

A cura di:

dott.ssa Emanuela Mechelli

Esperta Contabile

Partner STUDIO RB


LAVORO. Dal primo luglio prossimo in vigore l’Assegno Unico Universale ma solo per le categorie dei “Lavoratori Autonomi” e “Disoccupati” mentre per i Lavoratori dipendenti si partirà dal 1 gennaio 2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 è stata pubblicata la Legge che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Il nuovo assegno unico è il beneficio economico introdotto dal Legislatore al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, ed andrà gradualmente a sostituire alcune precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico. Una tra le più importanti novità riguarda la platea dei beneficiari che spazia dai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, ai quali oggi non spettano gli assegni familiari, fino ai contribuenti incapienti, per i quali l’IRPEF si azzera e che non riescono a godere, in tutto o in parte, delle detrazioni per figli a carico. Le somme spettanti, anche se dovranno essere definite precisamente, andranno da 80 a 250 euro mensili, da calcolare in base all’età del figlio ed al valore dell’ISEE del nucleo familiare. Però, come spesso succede, la norma non è stata seguita dai decreti attuativi ed attualmente si è creata molta confusione riguardo alla sua effettiva entrata in vigore. Secondo le intenzioni del Governo, l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021 e lo sarà, salvo possibili proroghe, solo per le categorie di “Lavoratori Autonomi e Disoccupati” mentre per tutti gli altri, quindi anche per i lavoratori dipendenti, la decorrenza è già stata rinviata al 1 gennaio 2022. Quindi per le domande degli assegni familiari 2021 in rinnovo dal prossimo luglio, la categoria dei Lavoratori dipendenti potrà procedere come lo scorso anno tramite il portale Inps senza nessuna novità.

A cura di:

Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e del Lavoro.

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