Il decreto “ristori – quater” prova ad agevolare la ripresa dei pagamenti sospesi.
Categoria: FiscoIl Decreto Ristori-quater ha introdotto alcune modifiche strutturali e altre temporanee al regime delle dilazioni con l’Agente della Riscossione.
Le modifiche strutturali sono le seguenti:
1) dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
2) il versamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Le regole sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi a partire dal 30 novembre 2020.
Le misure temporanee invece sono le seguenti: a) per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, in deroga alla disciplina generale, viene ora stabilito che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della concessione della dilazione, solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro in luogo dei 50.000 euro attuali; b) in relazione ai provvedimenti di accoglimento delle “richieste semplificate” di cui al punto precedente, la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque attualmente previste; c) viene riconosciuta ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti delle somme dilazionate alla luce del protrarsi della pandemia, infatti i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione dell’attività di riscossione (8.3.2020) a seguito dell’emergenza epidemiologica è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021 e senza necessità di saldare le rate già scadute.