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Se la “Maxi detrazione 110%” frena la sua piena operatività rimangono utilizzabili sempre i vecchi “Bonus Edilizi”.

Categoria: Fisco
Se la “Maxi detrazione 110%” frena la sua piena operatività rimangono utilizzabili sempre i vecchi “Bonus Edilizi”.

Tra i bonus edilizi quello che negli ultimi mesi ha accentrato l’attenzione di tutti è sicuramente il “Superbonus 110%” che però risulta ancora in fase di rodaggio dopo che il 16 settembre scorso la Corte Dei Conti ha manifestato delle riserve che sostanzialmente hanno frenato l’uscita dei due decreti attuativi incentrati sui “requisiti minimi” e “asseverazioni” necessari per la sua piena operatività.
Di seguito si espongono i “Bonus” che sono già a disposizione dei contribuenti con sconti minori ma di certo con meno vincoli rispetto alla maxi-detrazione. Iniziamo la disanima con il “Bonus Facciate” che permette una detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, è valida fino alla fine del 2020, salvo proroga. Il secondo Bonus è “l’Ecobonus” previsto per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e dove la detrazione va da un minimo del 50% e fino ad un massimo 75% in base al tipo di intervento. L’ecobonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroga) per gli interventi eseguiti su unità immobiliari, mentre, per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.
Il terzo Bonus è il “Sisma Bonus” valido fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ed in alcuni casi anche nella zona 3.
La detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in 5 quote annuali.
La quota detraibile va da un minimo del 50% ad un massimo del 85% di quanto speso differenziandosi in base al soggetto richiedente ed al tipo di intervento sostenuto.
Altra detrazione è quella “ormai storica” relativa alla “Detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie” che riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dove fino al 31 dicembre 2020, lo sconto sarà pari al 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 2021, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Altro Bonus interessante è quello previsto per “l’Installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici” dove è possibile fruire della detrazione pari al 50% della spesa e che spetta a tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2021 fino ad un massimo di 3.000 euro.
Rimane in vigore ancora per poco (fino al 31 dicembre 2020) anche il “Bonus Mobili” che consente uno sconto riconosciuto ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 10.000, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisiti effettuati nel 2020, il diritto all’agevolazione scatta esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2019.
In fine è fissata al 31 dicembre 2020 anche la scadenza del “Bonus verde” che permette la detrazione IRPEF del 36% in 10 quote annuali e fino ad un massimo di euro 5.000, delle spese necessarie alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti ecc.
Si ricorda che, per tutti predetti bonus edilizi (tranne che per il bonus mobili e il bonus verde), la norma ora prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura, corrisposto dal fornitore che a sua volta recupera le somme maturando un credito di imposta o la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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