Utilizzo in compensazione del credito iva 2016.
Categoria: FiscoIl credito iva derivante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2016 può essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche che si effettueranno nel 2017 oppure può essere estromesso ed utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte, contributi Inps, Inail ecc. Il secondo caso è però soggetto ad alcune limitazioni. La prima riguarda il tetto massimo annuale compensabile che è di euro 700.000 (innalzato ad euro 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile). La seconda limitazione è quella posta dal divieto di compensazione iva in presenza di debiti iscritti a ruolo (Equitalia) per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore ad euro 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento. La data di partenza in cui possiamo utilizzare in compensazione il credito iva 2016 varia in base all’importo. Rispettando le condizioni elencate al precedente punto, importi fino ad euro 5.000 possono essere utilizzati subito a partire dal 1 gennaio 2017 esponendo sulla delega bancaria F24 la compensazione. Diverso il caso di crediti iva aventi importi superiori e fino ad euro 15.000.
In questa situazione la compensazione può avvenire solo secondo quanto prescritto dal D.L. 241/97 e precisamente dal giorno 16 marzo 2017 che corrisponde al sedici del mese successivo a quello della data di presentazione della dichiarazione iva annuale 2016 che è prevista per il 28 febbraio 2017. Per crediti iva superiori ad euro 15.000 la compensazione può essere effettuata sempre a condizione che sia presentata la dichiarazione iva annuale nel mese precedente e che la stessa, però, sia munita del visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati o sottoscritta dall’organo incaricato del controllo contabile.