Sovraindebitamento: “il Piano del Consumatore”.
Categoria: FiscoLa legge 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali (legge fallimentare).
Sono previste tre procedure per affrontare la crisi da sovraindebitamento (da intendersi non solamente come l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma anche come la sproporzione tra il complessivo importo dei debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile):
- l’accordo del debitore il quale ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori;
- il piano del consumatore che prevede anch’esso la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa o alla professione. Tale procedura non prevede un accordo con i creditori, ma è assoggettato esclusivamente all’omologazione da parte del Tribunale;
- la liquidazione del patrimonio che prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore con esclu-sione dei beni di carattere personale tramite un liquidatore.
In questa sede, prendiamo in considerazione esclusivamente il Piano del Consumatore.
Questa procedura si rivolge ai soggetti consumatori, ossia alle persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La formazione del piano del consumatore assume, come unico e diretto destinatario, il giudice, non
richiedendo l’accordo con i creditori.
Il giudice, per procedere all’omologazione, dovrà comunque escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche tramite un ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Alla proposta del piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato (o anche da un organismo di composizione della crisi) che dovrà contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa li-quidatoria.