Società di persone: attenzione alla prassi di prelevare acconti sugli utili.
Categoria: FiscoNelle società di persone è assai frequente assistere al prelevamento di acconti sugli utili da parte dei soci. Vediamo, quindi, di esaminare tale prassi. L’articolo 2262 c.c., per le società semplici (per la società in nome collettivo rimandi dall’art. 2293), sancisce che il socio ha diritto a ricevere la propria quota di utili soltanto dopo l’approvazione del rendiconto, salvo specifica clausola presente nello statuto sociale che preveda la possibilità di erogare acconti sugli utili.
Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, inoltre, si deve tener presente che il primo comma dell’articolo 2303 c.c. afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti. Non può, quindi, ritenersi certamente conseguito un utile che non derivi da un rendiconto approvato.
La norma anzidetta, addirittura, non contemplerebbe neppure il possibile patto contrario. La sentenza n. 10786 del 9 luglio 2003 della Corte di Cassazione è giunta, però, alla conclusione che anche nelle società in nome collettivo risulti applicabile la previsione contenuta nell’articolo 2262 c.c., ovvero la possibilità di erogare acconti sugli utili qualora venga inserita all’unanimità nello statuto sociale una specifica clausola che, invece, lo consenta. Verificare, pertanto, che i vostri statuti contengano la clausola anzidetta.
Risulta scontato evidenziare – anche se nella realtà a volte viene dimenticato – che le somme eventualmente prelevate in acconto devono, comunque, trovare copertura nell’utile di fine esercizio. Questo al fine di evitare l’ipotesi di distrazione illecita del patrimonio. Nell’eventualità in cui a fine anno risultino, infatti, prelevamenti superiori rispetto all’utile effettivo, saremmo in presenza di un disavanzo patrimoniale che, soprattutto in caso di procedure concorsuali, potrebbe avere conseguenze importanti sul socio/amministratore.
Si sottolinea, infatti, che gli amministratori che ripartiscono acconti sugli utili che non possono essere distribuiti, in quanto non effettivamente conseguiti, eseguono comportamenti che rischiano di essere penalmente rilevanti (art. 2627 c.c.).