“Sconto in fattura” e “Cessione del credito” possibile anche sui vecchi “Bonus Edilizi” ma solo su lavori effettuati nel 2020 e 2021.
Categoria: FiscoL’art. 121, DL n. 34/2020 dispone che il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica, può optare per il c.d. “sconto in fattura” ovvero per la “cessione a terzi” del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Vengono ora ampliate le tipologie di detrazioni / interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito”, limitandone però l’applicazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Oggi, un contribuente che effettuata interventi di “Recupero del patrimonio edilizio”, “Riqualificazione energetica”, “Sisma Bonus”, “Bonus facciate”, “Impianti fotovoltaici” e “Colonnine di ricarica veicoli elettrici” anche fuori dalla “Maxi detrazione 110%” ha la possibilità di optare per un riconoscimento immediato e non solo in dichiarazione dei redditi del proprio credito di imposta.
Riguardo allo “Sconto in fattura” l’Agenzia Entrate ora ha specificato che lo sconto applicato dal fornitore non può mai essere superiore al corrispettivo dovuto per l’intervento agevolato eseguito e che le parti possono accordarsi per il riconoscimento anche di uno sconto parziale.
Con riferimento, invece, alla “Cessione del credito” corrispondente alla detrazione spettante, viene ora chiarito sia che tale opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione ed in tal caso, l’opzione deve riguardare tutte le rate residue ed è irrevocabile, sia che in presenza di più fornitori, il contribuente può scegliere di cedere ad un solo fornitore il credito corrispondente alla detrazione spettante per l’intera spesa agevolata (pertanto, anche per la parte di detrazione relativa alla spesa pagata ad altro fornitore). In fine può usufruire della cessione del credito e beneficiarne sia il contribuente che ha imposta zero nella propria dichiarazione dei redditi sia quel soggetto che, applicando il regime “forfettario” o dei “minimi” è titolare di un reddito che non viene assoggettato ad irpef.
L’opzione della “Cessione del credito” o dello “Sconto in fattura” comporta l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di uno specifico modello di Comunicazione già attivo sul canale Entratel. Quest’ultima comunicazione, obbligatoria in quanto il mancato invio rende nullo l’esistenza del credito o sconto stesso, va inviata dal beneficiario la detrazione / amministratore di condominio direttamente o tramite un intermediario abilitato all’invio delle dichiarazioni fiscali, nei casi in cui l’opzione riguarda interventi per i quali si fruisce delle detrazioni “ordinarie” entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese “agevolate” mentre per la cessione del credito corrispondente alla rate residue di detrazione non ancora utilizzate in dichiarazione, tale termine è individuato nel 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.