Il mio cliente è in crisi e non mi hanno pagato: quando recupero l’iva?
Categoria: FiscoSe la mia azienda non viene pagata da un cliente in crisi, come posso recuperare l’iva? L’articolo 26, c. 2, dpr 633/72 chiarisce che è possibile emettere nota di credito solo a fronte dei seguenti casi: • mancato pagamento dovuto a procedure concorsuali rimaste infruttuose; • mancato pagamento dovuto a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose; • mancato pagamento in caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ex art. 67, c. 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese. In caso di procedura concorsuale, per emettere nota di credito è necessario attendere la chiusura della procedura; praticamente quando si avrà la certezza del mancato incasso. Per il fallimento, questa certezza si ha alla data in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata opposizione dei creditori. Attenzione: il creditore deve partecipare alla procedura e presentare una domanda di insinuazione al passivo del fallimento, altrimenti rischia di non aver diritto al recupero dell’iva. Per il concordato preventivo, invece, la certezza coincide con la data di omologazione dello stesso, limitando, però, il diritto ai soli creditori chirografari che avessero visto falcidiato il proprio credito. Relativamente, invece, piano attestato di risanamento (altra procedura para – concorsuale), si evidenzia che l’elemento rilevante e necessario per recuperare l’Iva da parte del creditore è l’iscrizione del piano presso il registro imprese. Tale adempimento, però, è a discrezione del debitore, pertanto il creditore, per recuperare l’iva, è vincolato dal comportamento del debitore.