Maxi ammortamenti fiscali per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
Categoria: FiscoL’Articolo 1, comma 91 della Legge 208/15 ha previsto per le imprese ed i lavoratori autonomi la possibilità di detrarre dal reddito una quota aggiuntiva di ammortamento, rispetto a quella normalmente applicata e stabilita dai coefficienti fiscali, pari al 40% sui soli beni strumentali nuovi acquistati nel periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016. La deduzione non ha effetto sull’Irap, spetta anche ai contribuenti minimi, non spetta sui beni immobili, su quelli immateriali e sui costi pluriennali.
La stessa norma non ha effetto, nel caso di dismissione del bene agevolato, sul calcolo della plusvalenza o della minusvalenza ed è applicabile anche ai beni in leasing e su quelli il cui costo unitario è inferiore ad euro 516. Non rientrano nella agevolazione i costi sostenuti per migliorie su beni di terzi in quanto, in genere, hanno una utilità pluriennale e sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
Anche le autovetture a deducibilità limitata fruiscono dell’agevolazione. La legge prevede attualmente per queste categorie di automezzi una deducibilità pari al 20% (auto di imprese e lavoratori autonomi) o 80% (agenti rappresentanti) del loro costo fino ad un tetto massimo di spesa di euro 18.076 e 25.822.
La norma in esame per evitare che l’esistenza di tale limite comporti il venir meno dell’agevolazione, ha previsto un innalzamento del tetto di spesa deducibile pari al 40% portandolo quindi rispettivamente ad euro 25.306 e 36.151.