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Le imprese in contabilità semplificata per cassa.

Categoria: Fisco
Le imprese in contabilità semplificata per cassa.

Dall’anno 2017 (articolo 1, comma 18, Legge 232/2016) è stato introdotto dal Legislatore il regime obbligatorio per cassa per le sole imprese in contabilità semplificata.
Quest’ultime, quindi, hanno già potuto verificarne gli effetti sia riguardo alla determinazione del reddito sia nella gestione delle rimanenze finali.
La contabilità per cassa prevede, in sostanza, che i ricavi ed i costi partecipino al reddito solo se incassati e pagati. Attenzione particolare va posta nel primo anno di applicazione del regime in quanto, l’impresa, provenendo da un sistema di tassazione per competenza, deve provvedere a ridurre il reddito prodotto per un importo pari all’ammontare delle rimanenze finali dell’anno precedente. In pratica ciò si traduce, nell’ambito della compilazione del quadro REDDITI, nell’indicare le Esistenze iniziali e nel non valorizzare le Rimanenze finali.
A regime, invece, ai fini fiscali sarà sempre irrilevante la variazione delle rimanenze per la determinazione del reddito ma andrà ugualmente effettuata soltanto ai fini del funzionamento degli studi di settore. La norma transitoria relativa al primo anno di applicazione del nuovo regime ha l’obiettivo di “riportare”, per così dire, la situazione dell’impresa a quella che sarebbe stata se si fosse applicato sin dall’inizio il principio di cassa, tuttavia, il passaggio avviene istantaneamente ed in un solo periodo d’imposta e quindi per le imprese con un ammontare rilevante di rimanenze questo avrà determinato un risultato ai fini fiscali nel primo periodo (anno 2017) sicuramente negativo.
Purtroppo la norma prevede che per le imprese in contabilità semplificata la perdita fiscale di un esercizio si compensa solo nel medesimo periodo d’imposta con altri redditi ma non è riportabile in quelli successivi e quindi per le imprese in perdita fiscale a causa del magazzino di rilevante importo, si verifica una doppia imposizione di importo pari alla perdita non compensata che di fatto viene persa.
Quest’ultima questione della doppia imposizione è tutt’ora irrisolta dal Legislatore.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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