Imprenditore agricolo: attenzione alle attività connesse!
Categoria: FiscoIn base all’art. 2135 c.c., è considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. … omissis… Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ……..”.
Si rammenta che l’imprenditore agricolo generalmente non può essere soggetto a fallimento. Attenzione però a quando tale imprenditore svolga anche le c.d. attività connesse!
Anzidette attività (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazio¬ne e valorizzazione) devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fon¬do o del bosco o dall’allevamento di animali. La fornitura di beni o servizi, poi, deve avvenire mediante l’utilizzazione prevalente di attrez¬zature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
La Cassazione (Sent. n. 16614/2016), infatti, dice, tra l’altro, che “l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse, di cui all’articolo 2135, comma 3, cod. civ., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”.
In presenza dell’esercizio di tali attività connesse, quindi, non basta svolgere anche un po’ di quelle principali, per essere considerati imprenditori agricoli. E’ invece necessario che le attività connesse non assumano un rilievo preminente e/o sproporzionato rispetto a quelle della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.
Sul punto giova evidenziare come la connessione deve essere provata in ragione dei parametri richiesti dalla norma civilistica, a nulla rilevando, quindi, ad esempio i volumi economici generati, ben potendo, nella realtà, essere più rilevanti quelli dell’attività connessa, che si ricorda, nasce come attività commerciale e che solamente al rispetto di determinati parametri richiesti, tra cui quello della prevalenza, per fictio iuris assume la natura di attività connessa agricola.