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Il periodo di sospensione da covid 19 per gli atti ed i pagamenti emessi dall’agenzia delle entrate per la riscossione.

Categoria: Fisco
Il periodo di sospensione da covid 19 per gli atti ed i pagamenti emessi dall’agenzia delle entrate per la riscossione.

Il “Decreto Rilancio” contiene alcune disposizioni in materia di riscossione relativamente alle quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente alcuni importanti chiarimenti. L’articolo 154 del DL in esame ha prorogato fino al 31.08.2020 il termine di sospensione sia per la di notifica di atti amministrativi sia per quelli riguardanti i termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.08.2020 relativamente alle somme derivanti dai seguenti provvedimenti: cartelle esattoriali di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS esecutivi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e gli atti esecutivi e di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali e dagli Enti locali. La sospensione in esame opera per le entrate tributarie e non tributarie. Di conseguenza la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30.9.2020 in un’unica soluzione anche se l’Agenzia delle Entrate per la Riscossione ha specificato in una nota che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, sarà comunque possibile richiedere la rateazione in modo da evitare l’attivazione di procedure di recupero. La sospensione dei termini coinvolge, quindi, anche i piani di dilazione in corso al 8.3.2020, i relativi provvedimenti di accoglimento nonché le rateazioni in essere al 8 marzo stesso ed i cui versamenti andranno ripresi entro il 30 settembre. Relativamente alle somme dovute per la “rottamazione dei ruoli” e per il “saldo e stralcio la norma ora prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze delle rate dovute nell’intero anno solare 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020 utilizzando i bollettini già in possesso del contribuente ancorché sugli stessi siano riportate le date di pagamento previste originariamente. In fine, l’Agenzia specifica che relativamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della “rottamazione” e del “saldo e stralcio” non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo e non avvierà nuove procedure cautelari ed esecutive. Restano comunque “attivi” i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Inoltre, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi indicati nella domanda e gli obblighi di pagamento collegati a precedenti rateizzazioni. Nel periodo di sospensione 8.3.2020 – 31.8.2020 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non procederà alla notifica delle cartelle di pagamento.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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