Magazine di notizie, attualità, cultura, viaggi e tradizioni

Il “Decreto Agosto” rinvia ancora gli obblighi di versamento di alcune imposte.

Categoria: Fisco
Il “Decreto Agosto” rinvia ancora gli obblighi di versamento di alcune imposte.

Tra le novità contenute nel “Decreto Rilancio”, era prevista la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi (mesi di marzo aprile e maggio) prima dal “Decreto Cura Italia” e poi dal “Decreto Liquidità”.
La ripresa dei versamenti riguardava in particolare sia i tributi erariali (iva, ritenute fiscali ecc.) sia quelli previdenziali (inps, inail ecc.) oltre che i tributi in contenzioso e quindi le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo, i versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.) e quei versamenti di somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. Recentemente invece, il “Decreto Agosto” ha previsto ulteriori differimenti specifici. Il primo riguarda la possibilità di effettuare i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, senza applicazione di sanzioni ed interessi o in unica soluzione entro il 16.9.20020 oppure il 50% delle somme dovute in quattro rate mensili con inizio il 16.9.20 ed il restante 50% in 24 rate mensili di pari importo partendo dal 16.1.2021.
La seconda novità riguarda la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA (inclusi contribuenti minimi, forfettari, soci di società e collaboratori familiari ecc.), del termine di versamento della seconda e unica rata dell’acconto 2020 prevista per il 30.11.2020, a condizione che il fatturato del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. L’ultima novità riguarda la proroga al 30.11.2020 (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. Ricordo che il “Decreto Rilancio” aveva disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di debito inps esecutivi, atti di accertamento esecutivi, atti di ingiunzione fiscale ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali, risultavano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 ed i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese il 30.9.2020.
Ora, con la modifica approvata, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Infine, riguardo all’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto ora che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
Risorse e Business
Servizi e consulenze fiscali e giuridiche
Via Po,17/a Sferracavallo Orvieto – www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 – fax 0763 216201 – e-mail: info@studiorborvieto.it