Il “Decreto Agosto” rinvia ancora gli obblighi di versamento di alcune imposte.
Categoria: FiscoTra le novità contenute nel “Decreto Rilancio”, era prevista la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi (mesi di marzo aprile e maggio) prima dal “Decreto Cura Italia” e poi dal “Decreto Liquidità”.
La ripresa dei versamenti riguardava in particolare sia i tributi erariali (iva, ritenute fiscali ecc.) sia quelli previdenziali (inps, inail ecc.) oltre che i tributi in contenzioso e quindi le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo, i versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.) e quei versamenti di somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. Recentemente invece, il “Decreto Agosto” ha previsto ulteriori differimenti specifici. Il primo riguarda la possibilità di effettuare i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, senza applicazione di sanzioni ed interessi o in unica soluzione entro il 16.9.20020 oppure il 50% delle somme dovute in quattro rate mensili con inizio il 16.9.20 ed il restante 50% in 24 rate mensili di pari importo partendo dal 16.1.2021.
La seconda novità riguarda la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA (inclusi contribuenti minimi, forfettari, soci di società e collaboratori familiari ecc.), del termine di versamento della seconda e unica rata dell’acconto 2020 prevista per il 30.11.2020, a condizione che il fatturato del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. L’ultima novità riguarda la proroga al 30.11.2020 (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. Ricordo che il “Decreto Rilancio” aveva disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di debito inps esecutivi, atti di accertamento esecutivi, atti di ingiunzione fiscale ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali, risultavano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 ed i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese il 30.9.2020.
Ora, con la modifica approvata, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Infine, riguardo all’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto ora che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.