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I finanziamenti dei soci nelle società

Categoria: Fisco
I finanziamenti dei soci nelle società

Marco Bartolini – Il finanziamento eseguito dal socio verso la propria società rappresenta per quest’ultima un debito da iscriversi in bilancio. Si evidenzia che i finanziamenti dei soci non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute. Anzidetto finanziamento è, in pratica, un contratto di mutuo con il quale il socio versa del denaro all’azienda, la quale si obbliga a restituirlo nei tempi e nei modi stabiliti tra le parti. Le parti possono determinare che il finanziamento sia o non fruttifero di interessi.

Attenzione! Se le parti nulla decidono nel contratto di mutuo relativamente alla restituzione degli importi, il creditore potrebbe esigere il pagamento immediato del suo credito.

In merito, invece, agli interessi sul finanziamento, l’art. 45, c. 2 del T.u.i.r. recita: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se, pertanto, si ha la necessità di vincere tale presunzione di fruttuosità, potrebbe essere il caso di porre in essere una scrittura privata autenticata o registrata o, almeno, una corrispondenza con plico senza busta, senz’altro meno onerosa.

Altro aspetto importante da tenere in considerazione è che il finanziamento del socio alla s.r.l., eseguito in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio dell’azienda ovvero effettuato quando sarebbe stato, invece, preferibile incrementare il patrimonio, è postergato rispetto agli altri creditori se esso è avvenuto nell’anno precedente il fallimento (art. 2467 c.c.).

 

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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