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Dopo la fattura elettronica in arrivo anche gli scontrini elettronici.

Categoria: Fisco
Dopo la fattura elettronica in arrivo anche gli scontrini elettronici.

Come noto, oggi, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio prossimo, per alcuni contribuenti, è previsto l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. La decorrenza di tale nuovo obbligo sarà inizialmente differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari al 31 dicembre 2018 superiore ad euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari. Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto Ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, che però, saranno basate su due parametri, il primo relativo alla tipologia di attività svolta dai soggetti passivi ed il secondo in base al luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile. Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio di specifici “registratori di cassa telematici” e di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato. L’esercente dovrà quindi procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma di Legge. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio. Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.7.2019 o dall’1.1.2020, le modalità di certificazione dell’operazione, salvi i casi di esonero, saranno o con l’emissione della fattura in formato elettronico o tramite l’emissione dello scontrino fiscale telematico. Per ultimo è bene ricordare anche il regime sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 che stabilisce che in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste andranno da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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