Magazine di notizie, attualità, cultura, viaggi e tradizioni

CRIPTO VALUTE: possibilità anche del risparmio gestito.

Categoria: Fisco
CRIPTO VALUTE: possibilità anche del risparmio gestito.

La Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha segnato l’introduzione nel nostro ordinamento del regime fiscale delle cripto attività. Per la prima volta sono stati inserite nel nostro ordinamento disposizioni specificatamente dedicate a regolamentare la tassazione applicabile ai proventi conseguiti a seguito del conseguimento di plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività (rappresentazioni digitali di valore e di diritti che seguono la tecnologia del registro distribuito di informazioni digitali, principalmente applicato dalla blockchain).
Il legislatore le ha inserite tra i redditi diversi per le persone fisiche e ha stabilito che nel reddito di impresa le oscillazioni di valore non realizzate non assumono rilevanza fiscale.
La tassazione avviene a imposta sostitutiva, nella misura del 26%.
Come dicevamo, per le persone fisiche che operano al di fuori dal regime di impresa, la legge stabilisce che sono “redditi diversi” le plusvalenze e gli altri proventi concretizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori (nel complesso) a euro 2.000 nel periodo d’imposta.
Non è fiscalmente rilevante però la permuta tra criptovalute aventi eguali caratteristiche e funzioni.
I redditi conseguiti, pertanto, rilevano solo se di importo maggiore a euro 2.000.
Nel contempo, eventuali minusvalenze rilevano se di importo maggiore a euro 2.000, con possibilità di riporto nei periodi successivi, per quattro anni (a scomputo di redditi della medesima natura).
Tra le varie novità, vi è anche la possibilità di conferire in gestione il patrimonio ad un intermediario finanziario, oppure ad un gestore di wallet, in regime di “risparmio gestito”.
Tale possibilità presenta dei pro e dei contro.
Tra i pro, si evidenzia che affidando le proprie criptovalute ad un gestore viene meno il regime dichiarativo. Il gestore quindi determinerà il risultato annuale, valutando la consistenza del patrimonio alla fine di ciascun periodo e trattenendo le imposte dovute. Il gestore, inoltre, si occuperà degli aspetti relativi al monitoraggio, facendo venire meno gli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (che altrimenti spetterebbe al contribuente).
Il gestore poi si occuperebbe anche della liquidazione dell’imposta di bollo.
L’adesione al risparmio gestito presenta anche alcuni contro.
Nel momento in cui una cripto-attività viene conferita in regime di risparmio gestito, questo costituisce il “tempo zero”, e a partire questo il gestore determina i risultati conseguiti, valutando il patrimonio conferito per masse e non per singolo costo storico dell’attività data in gestione.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
Risorse e Business
Servizi e consulenze fiscali e giuridiche
Via Po,17/a Sferracavallo orvieto – www.studiorborvieto.it
tel. 0763.343638 – fax 0763 216201 – e-mail: info@studiorborvieto.it