Fino al 31 dicembre e’ possibile detrarre dall’irpef l’iva pagata sull’acquisto di un immobile abitativo.
Categoria: FiscoL’articolo 1, comma 56 della Legge di Stabilità del 2016 consente di detrarre dall’Irpef, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’iva pagata sull’acquisto, effettuato tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (anche di lusso) di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Si prescinde, dunque, dalla destinazione che si intende dare all’immobile (abitazione propria, in affitto o comodato).
L’agevolazione riguarda l’acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Sono, quindi, escluse dall’agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio. Il beneficio è ammesso anche qualora l’immobile oggetto di acquisto sia stato dall’impresa costruttrice cedente precedentemente concesso in affitto.
La detrazione è ripartita in 10 quote costanti, da utilizzare, a scomputo dell’Irpef nell’anno in cui sono state sostenute e nei 9 periodi d’imposta successivi. La detrazione Irpef è pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’iva in relazione all’acquisto di unità immobiliari effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.
Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa è necessario che il pagamento dell’iva avvenga nell’anno 2016.
Quindi l’iva in acconto pagata nel 2016 per acquisti che si effettueranno nel 2017 non è detraibile. Le aliquote iva applicabili e detraibili sono tre: 4% o 10% se l’acquirente è in possesso o meno dei requisiti prima casa; 22% se trattasi di abitazioni di lusso ecc.