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Per le abitazioni unifamiliari e plurifamiliari il superbonus al 110% termina il 31 marzo.

Categoria: Fisco
Per le abitazioni unifamiliari e plurifamiliari il superbonus al 110% termina il 31 marzo.

Con l’approvazione del D.L. n. 198 del 2022 è stata prorogata al 31 marzo 2023 la scadenza per l’invio delle Comunicazioni relative alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2022. Sempre entro tale data si dovrà procedere all’invio della Comunicazione necessaria per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
Si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, salvo limitate eccezioni, non ammette deroghe. Ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 Prot. n. 2022/35873 e successive modifiche, il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste dal provvedimento attuativo rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Da un altro punto di vista il 31 marzo 2023 è il termine del periodo di vigenza dell’agevolazione prevista per gli interventi sulle unità unifamiliari e plurifamiliari che hanno, però, rispettato le condizioni minime di avanzamento lavori previste al 30 settembre 2022 dall’articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio. Tale data però non costituisce anche il termine entro il quale devono necessariamente completarsi i lavori, né quello entro il quale devono essere inviate le asseverazioni o apposto il visto di conformità.
I lavori, infatti, potranno continuare anche dopo il 31 marzo 2023 ma non saranno più riconosciuti ai fini del Superbonus e della sua aliquota agevolata. Al massimo, ove compatibili, le spese sostenute successivamente al 31 marzo 2023 potranno beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di recupero edilizio in vigore fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dei plafond disponibili.
In sintesi, al fine di godere della detrazione del 110% per lavori superbonus su unifamiliari, il quadro completo delle fattispecie possibili è il seguente: entro il 31 marzo 2023 deve essere versato integralmente il corrispettivo; oppure, entro la medesima data, deve essere ricevuta fattura con esposizione dello sconto (integrale); o ancora, nel caso di sconto parziale, entro il 31 marzo 2023 è necessario ricevere la fattura con esposizione dello sconto e procedere altresì al pagamento della differenza dovuta a saldo. Altra situazione potrebbe essere quella del Sismabonus su unità unifamiliare con miglioramento di due classi sismiche, agevolato al 110 per cento.
Le spese sostenute dopo il 31 marzo 2023 saranno certamente detraibili, ma al 80 per cento. Entrambe le spese, quelle detraibili al 110 per cento e quelle recuperabili all’80 per cento, concorreranno alla formazione del medesimo plafond di spesa pari a 96.000 euro.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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