Per lo sconto in fattura e la cessione del credito non è sempre facile individuare i lavori in ediliza libera.
Categoria: FiscoNel 2018 è entrato in vigore il nuovo Glossario dell’edilizia libera che elenca punto per punto tutti gli interventi di manutenzione che possono essere effettuati senza la necessità di presentare alcun tipo di comunicazione al Comune (CILA o SCIA).
Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, rientrano infatti tra gli interventi completamente liberalizzati, quelli di realizzazione di controsoffitti di tipo non strutturale, ossia quelli che servono come ripostiglio, e l’installazione di scale interne d’arredo. Via libera anche a rampe, montascale e ascensori per abbattere le barriere architettoniche, purché realizzati all’interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali.
Nessuna comunicazione al comune neppure per i pannelli solari e gli altri impianti per il risparmio energetico, a patto che siano realizzati su immobili al di fuori dei centri storici.
Le opere classificate come edilizia libera, possono tuttavia, dare comunque origine a detrazioni fiscali, a prescindere dal fatto che nel Glossario siano classificate come “manutenzione ordinaria”.
Ai fini fiscali, infatti, la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è relativa alla tipologia dell’opera da realizzare, non all’obbligo di presentare o meno la CILA o altre comunicazioni. A fissare le regole è stata la Circolare M.E.F. numero 57 del 24 febbraio 1998 dove veniva chiarito che la differenza tra interventi di manutenzione ordinaria – detraibili solo se realizzati su parti comuni di edifici – e quelli di manutenzione straordinaria, è data dagli elementi di innovazione presenti nell’intervento, non dal titolo abilitativo richiesto in quanto la differenza tra le due categorie di interventi è data dal criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
Questo concetto diventa di fondamentale importanza oggi, quando, con la legge di Bilancio per il 2022, sono state regolamentate le disposizioni per richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus casa, alla luce della normativa antifrode introdotta nel novembre 2021, che ha reso obbligatori asseverazione e Visto di conformità anche per tutte le detrazioni sulla casa oltre che per il Superbonus 110%.
In particolare, in base a quanto prevede la lettera b) del comma 1-ter dell’art. 121 del decreto Rilancio, l’asseverazione delle spese e il Visto di conformità per la cessione del credito (tranne il caso di Bonus Facciate) non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Con queste norme sono stati introdotti in sostanza due criteri diversi ai fini dell’esenzione, il primo che riguarda l’esclusione dalle asseverazioni per le fatture di qualunque importo per le “opere” che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, ossia sostanzialmente per tutti i lavori per i quali non è necessaria la CILA, in quanto non incidono sulle caratteristiche catastali dell’immobile e non richiedono, quindi, il pagamento di nessun onere al comune, il secondo in relazione a quegli interventi per i quali è necessaria la CILA ma il cui importo complessivo dei lavori a progetto è inferiore ai 10.000 euro tutto compreso.