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Per detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) è necessario pagarle solo con strumenti tracciabili.

Categoria: Fisco
Per detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) è necessario pagarle solo con strumenti tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due importanti provvedimenti relativi sia alla dichiarazione dei redditi “Precompilata” che gli oneri detraibili nel Modello “730” o “Unico” che riguardano anche l’anno in corso.
Per limitare l’uso del contante, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, già a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili, salvo poche eccezioni, le spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19%.
Tra le principali spese che possono continuare ad essere pagate in contanti annoveriamo quelle relative all’acquisto dei medicinali nelle farmacie e le spese sanitarie presso strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Infatti, nello specifico, con l’art. 1 c. 679 della L. n. 160 del 2019, è stato previsto che la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta esclusivamente a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili.
Per strumenti tracciabili si intendono i bonifici bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
A seguito di quanto sopra illustrato, ai fini poi dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi “Precompilata” (Modello 7430 o Unico), l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i contribuenti si troveranno in automatico nella propria dichiarazione fiscale “Precompilata” solo quelle spese sostenute sia con pagamenti tracciabili come ad esempio quelle sanitarie, veterinarie, per mutui, istruzione, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali sia quelle sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali (scontrini farmacia) e dispositivi medici, nonché quelle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale (ad esempio le spese per analisi e visite mediche sostenute presso le ASL ecc.), per le quali la Legge dispone espressamente che non si applichi la regola della tracciabilità degli oneri e quindi continuano ad essere detraibili fiscalmente anche se sono pagate in contanti.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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