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La rivalutazione dei beni con il “decreto agosto”.

Categoria: Fisco
La rivalutazione dei beni con il “decreto agosto”.

Il Decreto Agosto, tra l’altro, ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa apportando alcune modifiche rispetto alla precedente normativa, tra cui: l’aliquota dell’imposta sostitutiva; l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee; la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione.
L’articolo 110 di suddetto decreto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali a coloro che producono reddito d’impresa. Ci si riferisce ai beni d’impresa materiali (ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’azienda), a quelli immateriali ed alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Anzidetti beni, per poter essere oggetto di rivalutazione, devono figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019 e devono essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo (quindi bilancio al 31.12.2020 per i soggetti solari).
Ora, la rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene, senza la necessità di comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ottenendo così un risparmio rispetto alla normativa precedente.
Si può optare per una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica (gratuita), oppure per una con efficacia anche fiscale, versando, in quest’ultimo caso, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili, sia a quelli non ammortizzabili. Un bel risparmio se si tiene conto che in precedenza si versavano rispettivamente il 12% e il 10%. L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata invece confermata in misura pari al 10%.
Il pagamento dell’imposta può avvenire in un massimo di tre rate annuali di pari importo. La prima rata deve effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2020.
Tali versamenti possono essere eseguiti anche mediante compensazione.
La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione. Pertanto, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale, il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti. (La rivalutazione non ha effetto ai fini delle maggiorazioni a titolo di iper e super ammortamento, considerato che le stesse vanno calcolate sul costo di acquisizione dei beni, al netto del maggior valore).
Nel caso in cui, però, prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (quindi del 2024), si abbia cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale dell’imprenditore dei beni rivalutati, la plus/minusvalenza ai fini fiscali è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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