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110%: con lode o senza!

Categoria: Fisco
110%: con lode o senza!

La misura relativa al superbonus al 110% ha previsto l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per alcune tipologie di spese sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021 (possibile proroga).
Si deve porre l’attenzione sul fatto che alcuni interventi principali agevolabili sono anche trainanti per altri lavori che possano raggiungere lo stesso beneficio.
Il recupero, ora, (salvo opzione per cessione del credito e sconto in fattura) avviene in 5 anni, rispetto ai 10 anni precedentemente previsti.
I soggetti che usufruiranno della detrazione devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà, locazione, usufrutto, ecc.) al momento di avvio dei lavori.
Ma chi potrà beneficiare della detrazione?
Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/professionale.
I condomini.
Gli istituti autonomi case popolari, per le abitazioni già assegnate.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Le Associazioni onlus iscritte nell’apposito registro.
Quali sono gli interventi energetici trainanti per l’agevolazione?
L’isolamento termico delle superfici opache (c.d. cappotto) che riguardi più del 25% dell’involucro dell’edificio.
Gli interventi su parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione e la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore.
Gli interventi di sostituzione di impianti esistenti (come sopra descritti) che vengano svolti su edifici unifamiliari o su unità incluse in edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo).
Attenzione: l’intervento energetico dovrà però garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, comunque, il raggiungimento della classe più alta.
Oltre a tale lavori di ecobonus, vi sono, poi, interventi antisismici che permettono l’accesso al superbonus 110%:
interventi con riduzione di una o due classi di rischio, anche per parti comuni di condomini;
demolizione e ricostruzione (entro 18 mesi) di fabbricati da parte di imprese edili.
Tutti questi interventi, essendo trainanti, consentono di estendere la detrazione a tutta una serie di ulteriori lavori (ad esempio, sostituzione di infissi, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ecc.).
In presenza di uno degli interventi trainanti delle due classi ecobonus e sisma bonus, viene agevolata anche l’installazione di impianti fotovoltaici.
Attenzione! Il beneficio degli interventi secondari viene trainato al 110%, ma il recupero nel tempo è quello indicato dalla originaria norma.
La detrazione può essere trasformata direttamente in uno sconto in fattura applicato dal fornitore. Il fornitore, poi, ne potrà usufruire come credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti (banche, intermediari finanziari).
Sia negli interventi rientranti nell’ecobonus, sia nei lavori antisismici, per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.
Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, ecc.
I professionisti fiscalisti sono anche tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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