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Nessun rinvio per la fattura elettronica si parte dal 1° gennaio 2019 ma senza sanzioni fino a settembre.

Categoria: Fisco
Nessun rinvio per la fattura elettronica si parte dal 1° gennaio 2019 ma senza sanzioni fino a settembre.

Nessun rinvio per la fattura elettronica che partirà regolarmente dal 1° gennaio del prossimo anno. L’approvazione da parte del Senato del decreto fiscale conferma, Infatti, tutte le disposizioni previste e non raccoglie le critiche lanciate dal Garante della privacy che chiedeva modifiche al provvedimento. Le uniche novità, rispetto al Decreto iniziale, sono rappresentate dall’allargamento dell’esclusione a nuovi soggetti e dalla riduzione delle sanzioni fino al 30 settembre 2019. Vengono ora esentati dall’emissione della fattura elettronica i medici e le farmacie che già inviano i dati tramite il sistema Tessera Sanitaria e limitatamente solo a questi dati. Sono escluse anche le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN, gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, le parafarmacie, le società e associazioni in regime forfettario; i titolari di partita iva individuale in regime forfettario e di vantaggio ed produttori agricoli. Riguardo alle sanzioni la nuova disposizione prevede che fino al 30 settembre 2019 non siano applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

 

Andrea Rellini - STUDIO RB
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