“LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”: la massa passiva cristallizzata.
Categoria: FiscoCon la sentenza dichiarativa di fallimento (in base alla Legge n. 155/2017 pubblicata sulla G.U. il 30.10.2017, il termine fallimento sarà sostituito dal termine “liquidazione giudiziale”), si ha una cristallizzazione della massa passiva e i vari creditori sociali parteciperanno alla ripartizione dell’attivo concorsuale sulla base del credito esistente al momento della dichiarazione stessa.
I debiti pecuniari e non pecuniari del sottoposto a liquidazione giudiziale vengono così considerati scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, la quale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali.
I debiti scaduti prima del fallimento, invece, concorreranno per la somma dovuta maggiorata degli interessi convenzionali o legali maturati dalla singole scadenze fino alla data di dichiarazione del fallimento.
Si precisa, però, che nel caso in cui i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, matureranno interessi anche in corso di fallimento.
In merito, invece, agli interessi moratori una recente sentenza della Cassazione (n. 3300 dell’8.02.2017), indica che gli stessi maturano automaticamente, nelle transazioni commerciali tra imprese, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 4 della legge 231 del 2002, anche in assenza di una formale messa in mora del debitore e fino a quando non intervenga la dichiarazione di fallimento.
Attenzione: presentando le domande di insinuazione al passivo, il creditore deve sempre indicare le modalità di calcolo degli interessi, specificando tutti gli elementi necessari.