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Le caparre.

Categoria: Fisco
Le caparre.

Nel codice civile vengono individuate due tipi di caparre (artt. 1385 e 1386 c.c.): la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale. La finalità della caparra è quella di garantirci contro l’eventuale inadempimento della controparte e di spingere i contraenti a sottoscrivere un contratto definitivo.
Qual è la differenza tra le due caparre? Quella confirmatoria ha prettamente una natura risarcitoria per il danno causato da una delle due parti se inadempiente.
In un contratto di compravendita, per esempio, qualora il compratore sia inadempiente, il venditore può recedere dal contratto, avendo il diritto a trattenere la somma incassata a titolo di caparra, fatto salvo il suo diritto di richiedere comunque l’esecuzione del contratto o la risoluzione con la quantificazione di maggiori danni.
Nel caso in cui, invece, ad essere inadempiente sia il venditore, il compratore può recedere dal contratto e richiedere la restituzione di un importo doppio della caparra versata.
La clausola penitenziale, invece, quantifica il diritto di recesso dal contratto riconosciuto ad ogni contraente. In sostanza, quindi, essa rappresenta un vero e proprio corrispettivo per avere diritto a recedere. In tale circostanza, chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta, senza dover rispondere di maggiori danni o senza essere obbligato ad adempiere.
Dal punto di vista fiscale, la caparra non va assoggettata ad I.V.A., salvo il caso in cui la somma versata abbia la qualifica sia di caparra, sia di acconto sul prezzo.

 

Marco Bartolini - STUDIO RB
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