Esercizio provvisorio.
Categoria: FiscoAl fine di valorizzare l’impresa in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura fallimentare, può essere intrapreso l’esercizio provvisorio. Questo con l’obiettivo di favorire, attraverso una vendita oppure un affitto, il passaggio dell’azienda ad altro imprenditore. L’esercizio provvisorio può essere ordinato dal giudice, in seguito alla sentenza dichiarativa di fallimento, prima del deposito del piano di liquidazione dell’attivo, oppure successivamente al deposito dello stesso, in presenza, però, dell’autorizzazione del comitato dei creditori.
Il curatore fallimentare dovrà illustrare tutti gli elementi economici e giuridici, predisponendo un piano finanziario di cassa e indicando le modalità con cui sarà gestita l’impresa; tutto ciò in modo tale che il Tribunale possa essere documentato per poter esprimere una valutazione di convenienza. Il Tribunale, pertanto, si pronuncerà con apposito decreto, motivando l’eventuale esercizio provvisorio, specificando i limiti e le modalità con cui il curatore dovrà adempiere al proprio incarico.
Si tenga presente che il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio anche in sede di emissione della sentenza di fallimento, qualora si ritenga che dalla cessazione dell’attività possa derivare un grave danno all’azienda e quindi anche ai creditori.