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Sospensione dell’obbligo contributivo lavoratori domestici.

Categoria: Fisco
Sospensione dell’obbligo contributivo lavoratori domestici.

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico accade che i lavoratori assunti, si assentino dal lavoro per giustificati motivi come ad esempio per il periodo obbligatorio di maternità. In tali casi come può agire il datore di lavoro per sospendere l’obbligo contributivo? La vigente normativa prevede che la sospensione dall’obbligo del versamento contributivo per assenza del lavoratore, può essere richiesta solamente nelle seguenti circostanze: congedo di maternità, aspettativa per motivi personali richiesta dal lavoratore, malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita prevista nel CCNL lavoro domestico. Tra i servizi on line dell’Inps, è presente per i datori di lavoro domestico un servizio telematico per comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo accessibile tramite PIN alla sezione gestione del rapporto di lavoro domestico. La suddetta richiesta è valida per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi già scaduti, non è possibile utilizzare la comunicazione telematica ma è necessario rivolgersi alla sede Inps competente per territorio, presentando la documentazione attestate l’assenza del lavoratore. Inoltre, la richiesta ha efficacia solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo e non per i trimestri parzialmente coperti da contribuzione.

 

Lorenzo Rumori - STUDIO RB
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