Rubrica Impresa&Fisco · Giugno’22
Categoria: FiscoFatturazione elettronica: dal 1° luglio 2022, anche per i forfettari!
Dal 1° luglio prossimo, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere la fattura elettronica.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
I forfettari, infatti, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica fino al 30.06.2022 se nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a euro 25.000.
Di conseguenza, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività, ad esempio, il 1° luglio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 15.000 euro, dovrà comunque emettere fattura elettronica dall’1.07.2022, in quanto il reddito ragguagliato ad anno è così pari a 30.000 euro.
Per gli altri contribuenti forfettari, che invece abbiano avuto nel 2021 ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane fino al 31.12.2023.
Per comodità dei lettori interessati, si ricordano i termini di emissione della fattura elettronica: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, per le fatture immediate; il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, per le fatture differite.
Per chi deve emettere la fattura elettronica a decorrere dall’1.07.2022, per il solo terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicheranno le sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si segnala che la sanzione amministrativa è compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso).
Collegato all’estensione della fatturazione elettronica vi è, poi, l’ulteriore adempimento della comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero.
A cura di:
Dott. Bartolini Marco
Dottore Commercialista; Revisore dei Conti; Curatore e Consulente presso, i Tribunali di Terni e di Viterbo.
Partner STUDIO RB
Sui bonus edilizi ancora nuove norme e gia’ in vigore dal 27 maggio.
Ai sensi del comma 43-bis della Legge di Bilancio 2022, i bonus edilizi e la possibilità di opzione per cessione del credito o sconto in fattura, per opere di importo complessivo superiore a € 70.000 sono ammessi solo a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia attestato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile. Il contratto collettivo applicato deve essere ora riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia, sottolinea anche che il limite di € 70.000 per il nuovo adempimento va verificato sulle opere intese in senso ampio e non solo sui lavori edili. Le nuove previsioni si applicano ai contribuenti che intendono fruire dei bonus edilizi (recupero edilizio, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, superbonus, etc. compreso il bonus mobili ed il bonus verde) sia come detrazione in dichiarazione dei redditi, sia con opzione per cessione del credito o sconto in fattura. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture, seppur obbligatoria, non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. L’Agenzia delle Entrate precisa che rimane onere del committente dei lavori richiedere o verificare l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture. Il nuovo obbligo di indicazione vige anche nel caso di lavori realizzati mediante un general contractor o con ditte in subappalto: in tali ipotesi devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese a cui sono affidati i lavori e, nei successivi contratti e relative fatture, il contratto effettivamente applicato. Secondo l’Agenzia, riferendosi la norma ai “datori di lavoro”, i commissionari dei lavori interessati dalle novità sono unicamente quelli che per l’esecuzione dei lavori si sono avvalsi di lavoratori dipendenti, essendo quindi esclusi: gli imprenditori edili individuali o che si avvalgono di collaboratori familiari, o i soci di società di persone o di capitali, che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti. Le nuove previsioni si applicano agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Al momento del rilascio del Visto di Conformità i professionisti abilitati dovranno obbligatoriamente verificare l’assolvimento della nuova norma.
A cura di:
Rag. Andrea Rellini
Consulente fiscale e del Lavoro.
Partner STUDIO RB
Bonus Affitti 2022.
Il Bonus affitto è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2022. La misura, pensata per agevolare l’uscita dei giovani dal nucleo famigliare, si rivolge a chi ha tra i 20 e i 31 anni.
Il Bonus affitto è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2022. La misura, pensata per agevolare l’uscita dei giovani dal nucleo famigliare, si rivolge a chi ha tra i 20 e i 31 anni.
In particolare, la nuova normativa ha disposto che il bonus consiste nella detrazione del 20% del canone di locazione stipulato. Il beneficio fiscale, tuttavia, ha un limite temporale. In specie, il legislatore ha disposto che sarà concesso solo per i primi quattro anni del contratto, entro il limite massimo di 2.000 euro. Di conseguenza, vista la percentuale fissata al 20%, la detrazione massima spettante è di 991,60 euro. Vi può accedere chi ha un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, è in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro l’anno e ha stipulato un contratto di locazione per l’intera unità abitativa o per una parte di essa, la quale verrà destinata a residenza (e dunque “prima abitazione”). La detrazione sarà possibile per tutti i tipi di immobili, eccezion fatta per i seguenti: immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A79, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina relativi agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile; alloggi di edilizia residenziale pubblica, su cui si applica la relativa normativa vigente, statale o regionale; alloggi finalizzati a scopi turistici. La Legge di bilancio 2022 non ha espressamente individuato e disciplinato le modalità di richiesta e accesso al bonus affitti 2022. Molto probabilmente, dunque, sarà necessario un successivo provvedimento attuativo. Tuttavia, con ogni probabilità verranno applicate le stesse previsioni previste in precedenza per il bonus del 2021. Nel 2021 era necessario compilare dei moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale operazione doveva essere effettuata a cura del locatore e proprietario, dopo aver stipulato l’accordo con l’inquilino.
La precedente disciplina comportava molteplici vantaggi. In primo luogo, il locatore poteva recuperare parte della riduzione del canone, circa il 50% fino a un totale massimo di 1200 euro, a titolo di incentivo erogato dallo Stato. Questo veniva direttamente versato sul conto corrente, tramite un Rimborso dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di:
dott.ssa Emanuela Mechelli
Esperta Contabile
Partner STUDIO RB