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Pagamento tracciato per salari e compensi.

Categoria: Fisco
Pagamento tracciato per salari e compensi.

Nelle disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore obbliga, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la totale tracciabilità, a partire dal 1° luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi.
Vi rientrano: • i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Art. 2095 c.c.; • i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le modalità previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 e dall’art. 409, n.3, cpc. Ad esclusione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.; • gli ulteriori contratti di lavoro, oltre il vincolo associativo, stipulati dai soci delle cooperative indipendente dalla loro forma contrattuale, ossia: subordinata, autonoma o di qualsiasi altra forma. L’obbligo di tracciabilità del pagamento di stipendi e compensi, prevede le seguenti forme di pagamento: • bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore; • strumenti di pagamento elettronico; • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il mancato pagamento di stipendi e compensi senza strumenti tracciabili comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa (comma 913) compresa tra 1.000 e 5.000 euro, ma si attendono dei chiarimenti sull’applicazione della sanzione che va intesa per ogni violazione.

 

Lorenzo Rumori - STUDIO RB
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