La nuova disciplina delle perdite fiscali.
Categoria: FiscoIl disegno di Legge di Bilancio 2019 interviene per ridefinire le modalità di utilizzo delle perdite per le società di persone e le imprese persone fisiche (Articolo 8, comma 1, TUIR). Nulla cambia per i professionisti. Attualmente i soggetti Irpef presentano una gestione differenziata delle perdite fiscali a seconda della propria natura. Mentre le imprese in contabilità ordinaria sono caratterizzate dal riporto della perdita per cinque anni, le imprese in contabilità semplificata hanno il diritto di poterla impiegare nel medesimo anno in opposizione degli altri redditi conseguiti. La riformulazione dell’art.8 introduce modalità di riporto analoghe a quelle già applicate alle società di capitali: la possibilità di riporto delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa senza limiti di tempo, in misura non superiore all’80% dell’imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta. In particolare, per i contribuenti in contabilità semplificata è previsto un regime transitorio in base al quale le perdite del 2017 (non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo secondo le regole dettate dal precedente regime), 2018 e 2019 saranno compensate nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019; nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020; nella misura ordinaria dell’80%, a regime, a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021. Tuttavia, la disposizione transitoria non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.