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I contratti CO. CO. CO. dopo il Jobs Act

Categoria: Fisco
I contratti CO. CO. CO. dopo il Jobs Act

A far data dal 1 gennaio 2016, in base a quanto disposto dall’artico­lo 2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro, gli unici contratti ammessi come collaborazione coordinata e continuativa sono:

•Le collabora­zioni disciplinate (trattamento eco­nomico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produt­tive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipu­lati da associazioni sindacali com­parativamente più rappresentative sul piano nazionale;

•Le colla­borazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appo­siti albi professionali;

•Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;

•Le collaborazio­ni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affi­liate al C.O.N.I.;

•Le collaborazio­ni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

Pertanto dal 01/01/2016, si appli­ca la disciplina del rapporto di la­voro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretiz­zano in prestazioni di lavoro esclu­sivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Un’ attenzione particola­re dovrà essere tenuta, dall’azien­da, al fine di evitare alcuni punti che possono reindirizzare l’attività in un rapporto di lavoro subordi­nato, come la mancanza di auto­nomia, l’assoggettamento al potere organizzativo, etc.

 

Francesco Argentini - STUDIO RB
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