Cumulo delle prestazioni lavorative PART-TIME
Categoria: FiscoLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017 ribadisce che in presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro non può, impedire al lavoratore di sottoscrivere altri contratti di lavoro, anche inserendo il divieto nel regolamento aziendale. Tale divieto non può essere apposto e comunque non avrebbe valore in quanto contrasta con il principio, sancito anche a livello comunitario, secondo il quale il lavoratore ha la piena disponibilità del proprio tempo libero dalla occupazione lavorativa. Infatti non vi è alcuna disposizione che vieta il cumulo delle prestazioni lavorative; ogni lavoratore ha la a possibilità di svolgere più rapporti di lavoro subordinati con più datori attenendosi ai limiti che emergono dal D.L.vo n. 66/2003. Pertanto è bene ricordare che: – la durata massima settimanale, intesa anche come media del periodo di riferimento, secondo la previsione dell’art. 4, non può superare le 48 ore settimanali, comprensive delle prestazioni straordinarie; – il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive, come previsto dall’art. 9, sul singolo rapporto può essere calcolato, come media, in un periodo non superiore a 14 giorni; – il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive ogni 24 ore, alla luce di quanto affermato dall’art. 7, con espressa deroga in caso di prestazione frazionata o in presenza di reperibilità.