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Crediti di imposta: investimenti pubblicitari incrementali.

Categoria: Fisco
Crediti di imposta: investimenti pubblicitari incrementali.

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50). Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:
-viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
– non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate: la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato; la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

 

Dott.ssa Emanuela Mechelli - STUDIO RB
Esperta Contabile
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