Collocamento obbligatorio nel settore agricolo e computo dei lavoratori stagionali.
Categoria: FiscoCon la nota n. 43 del 6 marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti circa i criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della determinazione dell’organico aziendale su cui determinare gli obblighi assunzione del personale disabile. Per le attività stagionali nel settore agricolo, bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000). Pertanto, al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza, nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato del Lavoro ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle180 giornate di lavoro annue. Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo. A tal proposito va ricordato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno la discriminante fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia cassa integrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminati coloro che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.