Fondo perduto: accredito o credito d’imposta?
Categoria: FiscoIl contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (articolo 1 D.L. 41/2021) è caratterizzato da alcune novità.
Una di queste è la modalità con la quale può essere beneficiato: accanto alla “classica” erogazione con accredito sul conto corrente del contribuente richiedente, è prevista la possibilità di utilizzo quale credito d’imposta.
Questa forma non sarà particolarmente gettonata dai contribuenti, ma, in alcuni casi potrebbe essere più funzionale.
Tenendo conto che l’erogazione delle somme richiede ineludibili tempi tecnici, quando il contribuente ha debiti tributari o contributivi da adempiere con scadenze prossime, il credito d’imposta risulterebbe essere una soluzione più funzionale sotto il profilo finanziario. In caso contrario, evidentemente, sarà preferibile l’accredito sul conto corrente.
L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019: a tale differenza deve essere applicata una percentuale tanto più elevata quanto minore è l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (dal 60% al 20%).
Tale contributo viene richiesto tramite l’invio di una istanza che, come noto, può essere presentata a partire dal 30 marzo fino al prossimo 28 maggio.
Il soggetto richiedente deve esprimere nell’istanza una scelta: di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate eroga il contributo spettante alternativamente mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente, ovvero mediante attribuzione di credito d’imposta.
In caso di scelta per il credito d’imposta, questo deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, per il pagamento di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali.
Si tratta di un credito utilizzabile senza i limiti propri che interessano le compensazioni. Tale scelta deve interessare l’intero importo del contributo spettante (che quindi non può essere frazionato nelle due parti).
Per l’utilizzo in compensazione occorre attendere la comunicazione di riconoscimento del contributo; il contribuente può verificare l’ammontare del contributo spettante nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di opzione per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti Iva/ Agevolazioni utilizzabili”.