La dichiarazione integrativa speciale o condono.
Categoria: FiscoNella riunione del Consiglio dei Ministri di lunedì 15 ottobre 2018, è stato approvato il testo del “Decreto Fiscale” collegato alla Manovra di Bilancio 2019.
Il decreto contiene una parte rilevante di disposizioni in tema di “pacificazione fiscale” che prevedono la possibilità per i contribuenti di correggere, fino al 31.05.2019, errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di € 100.000 annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali; delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; dei contributi previdenziali; dell’IRAP;
l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Per fruire di tale condono, i contribuenti devono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può anche essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2019.