Delega all’intermediario anche per la fatturazione elettronica.
Categoria: FiscoL’obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1° gennaio 2019 sia per le operazioni tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti e identificati in Italia, sia per le operazioni nei confronti dei consumatori finali, sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura. L’obbligo non riguarda i contribuenti minimi e forfetari, nonché le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.
Con il Provvedimento del 30.04.2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità che alcuni servizi previsti a supporto dei processi di fatturazione elettronica possano essere utilizzati anche tramite soggetti a cui sia stata conferita apposita delega, quindi dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali e consulenti del lavoro.
Il modello da utilizzare è denominato “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”. Tramite tale modello sono consentiti 6 tipi di delega (o relativa revoca).
La delega può essere conferita mediante due canali: gestendo la delega direttamente via web, tramite accesso a Fisconline o Entratel; presentando il modello di delega cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, insieme a copia del documento d’identità.
Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” consente di ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SDI (Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate); indicare al SDI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file da parte del delegante, cioè una PEC o un codice destinatario.
La durata di tale delega viene indicata direttamente dal delegante, fino a una durata massima di quattro anni.