I contratti CO. CO. CO. dopo il Jobs Act
Categoria: FiscoA far data dal 1 gennaio 2016, in base a quanto disposto dall’articolo 2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro, gli unici contratti ammessi come collaborazione coordinata e continuativa sono:
•Le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
•Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
•Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
•Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
•Le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
Pertanto dal 01/01/2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Un’ attenzione particolare dovrà essere tenuta, dall’azienda, al fine di evitare alcuni punti che possono reindirizzare l’attività in un rapporto di lavoro subordinato, come la mancanza di autonomia, l’assoggettamento al potere organizzativo, etc.